Attraverso il nuovo Evo Medio

L’Anci Lombardia legge il Decreto liberalizzazioni e invia tre documenti ai Comuni. L’in house in deroga per tre anni è possibile


L’8 maggio a Milano confronto aperto sulle aziende pubbliche e le nuove norme

Ieri il segretario dell’Anci Lombardia Pier Attilio Superti ha inviato a tutti i Comuni tre documenti sui quali si sdipanerà il dibattito sui servizi pubblici locali, in particolare sulla gestione del ciclo idrico integrato, così discussa in provincia di Cremona anche dopo la dilagante vittoria dei sì nei referendum di giugno. Il segretario generale Superti, il cremonese Pier Attilio Superti, annuncia ai Comuni lombardi che

Pippo Superti

Pippo Superti (Photo credit: Simone Ramella) esegeta di Mario Monti

il prossimo 8 maggio a Milano ANCI Lombardia promuoverà un momento di confronto pubblico sulla tematica che investe i Comuni e le aziende pubbliche alla luce delle nuove normative.

La prima lettura, compiuta dall’Anci, del Decreto liberalizzazioni conferma comunque che una via d’uscita esiste. La gestione in house, per la gestione dell’acqua, è possibile in deroga per tre anni a partire dal primo gennaio 2013, purché venga definita entro il 31 dicembre 2012 con un’unica azienda operativa in provincia. Sarà sottoposta al patto di stabilità, ma grazie ai referendum di giugno sarà possibile ugualmente. L’evoluzione della normativa, sperano i sostenitori dei referendum di giugno potrebbe riservare liete novità nei prossimi anni, soprattutto se la stretta economica e finanziaria si allenterà. Il governo non ha chiuso la porta dopo i referendum. Se le multinazionali straniere avranno molte nuove opportunità, forse l’acqua non sarà messa in vendita neanche parzialmente, assurgendo a bene comune dal carattere etico e simbolico. I punti cinque e sei del decreto ridanno ossigeno ai promotori del “bene comune”, l’acqua che non diventa merce in vendita al miglior offerente.

Segue l’intera prima lettura del Decreto Liberalizzazioni e in allegato il Decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148 ( Art_3bis e 4_dl 138_11_COORDINATO_CONVERSIONE LEGGE 

(Stralcio norme in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica), oltre che, sempre in allegato, la legge 27_2012_stralcio articolo 25.

 

Prima nota di lettura dell’articolo 25 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012

 

L’articolo 25 del c.d. decreto liberalizzazioni – convertito, con modifiche, in legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 – risulta profondamente modificato rispetto al testo originario sia sul versante delle procedure e dei servizi oggetto di delimitazione in Ambiti o bacini di gara, che sulle misure inerenti le aziende speciali ed alcuni specifici settori.

L’articolo in questione, al comma l, lettera a) inserimento l’articolo 3 bis nel dl 138/2011, inerente Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali.

 

Tale nuovo articolo 3 bis dispone, al comma 1, che le Regioni e le Province Autonome, entro il 30 giugno 2012, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, di norma non inferiori al territorio provinciale, tali da garantire economie di scala ed assicurare l’efficienza del servizio.

Rispetto alla dimensione provinciale minima, prima assolutamente inderogabile, adesso è previsto che la Regione, sempre entro il 30 giugno 2012 motivandone le ragioni, possa individuare bacini di dimensione differente legata a specifiche caratteristiche del servizio. Su tale perimetrazione inoltre – aspetto di assoluto rilievo – i Comuni ora potranno presentare una specifica proposta di aggregazione, entro il 31 maggio 2012, dando luogo ad una associazione volontaria ovvero individuando un organismo associato e già costituito (entrambe ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); questi ultimi costituiranno quindi lo specifico bacino di gara.

Fermo restando il termine del 30 giungo 2012, viene inoltre fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista: dalle direttive europee, dalle specifiche e vigenti discipline settoriali nonché dalle disposizioni regionali con bacini già costituti o avviati alla costituzione, di dimensione non inferiore a quelle indicate nel comma.

Decorso il succitato termine è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, che individua ambiti o bacini omogenei tali da consentire economie di scale e massimizzare l’efficienza del servizio.

Il comma 2 prevede che nell’affidamento con gara, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisca elemento di valutazione dell’offerta.

Al comma 3 il nuovo articolo dispone che a partire dal 2013, l’affidamento dei servizi pubblici degli enti territoriali e di quelli d’ambito o bacino, se effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità per gli stessi enti, conseguendo l’obiettivo strutturale, realizzando un saldo finanziario pari a zero (ai sensi dell’art. 20 c.3 del dl 98/11 smi). La Presidenza del Consiglio comunica perentoriamente a fine gennaio di ogni anno, al Ministero dell’Economia gli enti che hanno attuato tale le procedura; in assenza della comunicazione la virtuosità non trova applicazione.

Il comma 4 destina i finanziamenti derivanti da risorse pubbliche statali – esclusi i progetti sui SPL a rilevanza economica co-finanziati con fondi europei – in via prioritaria, agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali oppure ai gestori selezionati con gara o a quelli di cui l’Autorità di settore (prevista ma non identificata) abbia verificato la qualità e l’efficienza in base a specifici parametri dalla stessa definiti.

Il comma 5 dispone che gli affidatari in house sono soggetti al patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall’art. 18 comma 2 bis del dl 112/2008 smi, con vigilanza affidata all’ente locale ovvero a quello d’ambito o bacino.

Il comma 6 sancisce che le società in house per l’acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 smi. Inoltre prevede che tali società, per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale applicano propri provvedimenti in tal senso, nel rispetto dei principi del d.lgs. 165/01 smi art. 35, c. 3, nonché tutte le disposizioni inerenti i limiti e divieti vigenti per gli enti locali, ivi inclusi il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci contributive e di indennità.

L’articolo 25, alla successiva lettera b) del comma 1, definisce le modifiche apportate al testo dell’articolo 4 del dl 138/11 smi, disponendo che, punto 1., l’ente locale deve definire gli specifici contenuti degli obblighi di servizio pubblico e poi procedere all’analisi di mercato, per verificare l’insussistenza o la non rispondenza della libera iniziativa privata alle esigenze della collettività.

Il punto 2., sostituisce il comma 3 dell’articolo 4 e prevede che, negli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera quadro (per poter affidare i servizi in esclusiva), debba acquisire il parere obbligatorio dell’Antitrust, la quale verifica l’istruttoria compiuta dall’ente d’ambito o di bacino (in sua assenza dall’ente locale), le ragioni della privativa e la correttezza dell’eventuale affidamento pluriservizi (espressamente previsto con gara), esprimendosi entro 60 gg. dalla ricezione degli atti. Delibera e parere sono resi pubblici, anche sul sito internet.

Il punto 3., sostituendo il comma 4 dell’articolo 4, dispone che la verifica dell’analisi di mercato e lo schema di delibera quadro, siano inviatati all’Antitrust, per acquisirne il parere obbligatorio, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto 138/11 s.m.i. (quindi entro il 13 agosto 2012) e poi con periodicità definita dagli stessi enti, e comunque prima del conferimento o rinnovo della gestione dei servizi. La delibera quadro – in assenza della quale l’ente non può attribuire diritti di esclusiva – è comunque adottata nei 30 gg. successivi al succitato parere.

Al punto 4. è previsto che il bando di gara o la lettera d’invito individuano quali elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle economie di gestione che il gestore deve conseguire per l’intera durata dell’affidamento nonché l’utilizzo di tali economie per la riduzione delle tariffe per gli utenti e per perseguire politiche di efficientamento del personale. 

E’ inoltre disposto che il bando o la lettera d’invito debbano indicare i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio prevedendo, quali elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione.

Il punto 5. abbassa la soglia limite per gli affidamenti in house a 200.000,00 euro annui (rispetto ai precedenti 900 mila). Esattamente la stessa già prevista nel dpr 168/10 poi abrogato dal referendum del giugno scorso (atto consequenziale all’abrogazione del l’art. 23 bis del dl 112/08 smi).

Il punto 6. modifica il comma 32 dell’articolo 4, inerente il c.d. periodo transitorio.

La norma proroga il termine del regime transitorio per le in house al 31.12.2012 (rispetto al 31.3.2011) e per le miste al 31.3.2013 (era 30.6.2012), rendendo congruo tale adempimento rispetto alle molteplici modifiche normative intervenute.

E’ disposto inoltre che, in deroga, la gestione in house può essere affidata, per un massimo di tre anni a partire del 1 gennaio 2013, all’azienda derivante dalla “integrazione operativa” di preesistenti gestioni dirette o in house, tale da configurare un gestore unico a livello di ambito o bacino territoriale ottimale ai sensi del succitato nuovo articolo 3 bis. Tale operazione, compreso la soppressione delle altre aziende, deve perfezionarsi entro il 31 dicembre 2012.

Il contratto dovrà indicare una serie specifica di elementi, il cui controllo sarà effettuato annualmente dall’Autorità di regolazione del settore. La deroga non è applicabile per l’aggregazione degli ambiti o bacini che già prevedevano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Il punto 7. inserisce il nuovo comma 32 ter nel quale è previsto che, stante il periodo transitorio, i gestori uscenti assicurano comunque l’erogazione del servizio ed il rispetto dei relativi oneri contrattuali e standard di efficienza fino al subentro del nuovo gestore o fino alla totale liberalizzazione dell’attività; tutto ciò senza indennizzi o compensi aggiunti.

Il punto 8. proroga al 31 marzo 2012 (prima era 31 gennaio 2012) il previsto decreto del Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, relativo all’individuazione dei criteri per l’analisi di mercato, la delibera quadro e le ulteriori misure per l’attuazione della norma.

Il punto 9. prevede che il trasporto ferroviario regionale di cui al d.lgs. 422/97 smi – fatti salvi gli affidanti già deliberati, fino alla scadenza naturale dei primi 6 anni di validità, già deliberati o sottoscritti ai sensi del Reg. CE 1370/07 e dell’art. 61 della L. 99/09 – rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4; prima era un settore escluso.

E’ inoltre disposto che, rispetto all’esclusione della disciplina di cui al d. lgs. 164/2000 s.m.i. inerente la distribuzione del gas naturale, trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 33 dell’articolo 4 del dl 1358/11 s.m.i. relative alle possibili deroghe per la partecipazione dei soggetti affidatari diretti quotati e non alle gare nazionali.

Il punto 10. abroga il comma 34 bis inerente il trasporto pubblico regionale, disciplinando tale servizio nel punto seguente.

 

Il punto 11. inserisce due nuovi commi: il comma 34 ter che prevede che gli affidamenti diretti di Trasporto Pubblico Locale su gomma già affidati ai sensi dell’articolo 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ed in conformità all’articolo 8 del reg. CE n. 1370/2007, in atto alla data del 17/9/2011 (di entrata in vigore della legge 148/11 di conversione del dl 138/11) cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento; il comma34 quater il quale dispone che gli affidamenti in essere, relativi ad infrastrutture ferroviarie co-finanziate con risorse europee, cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.

 

Il comma 2 dell’articolo 25 del dl 1/2012 come convertito in legge xx/2012, interviene invece sulle Aziende speciali e sulle Istituzioni, modificando l’art. 114 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. (TUEL).

Nello specifico prevede, a decorrere dal 2013, l’applicazione anche alle Aziende speciali ed alle Istituzioni del Patto di stabilità interno, da definire attraverso un Decreto ministeriale da emanare entro il 30.10.2012, sentita la Conferenza Unificata. E’ anche disposto che le Aziende speciali e le Istituzioni debbano iscriversi alla Camera di Commercio, depositando il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno. Unioncamere trasmette al Ministero dell’Economia, entro il 30 giugno, l’elenco degli organismi iscritti. E’ infine sancito che sia le Aziende speciali che le Istituzioni devono applicare tutti i divieti e le limitazioni previste per l’ente locale sia per il contenimento dei costi, che per le assunzioni, le retribuzioni, le consulenze, gli oneri contrattuali, ecc. L’ente locale vigila sull’osservanza di tali adempimenti da parte dei succitati organismi ed il Consiglio comunale ne approva i bilanci e gli altri atti fondamentali. Tali disposizioni però non trovano applicazione per le Aziende speciali e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

 

Il comma 3 interviene nuovamente in materia di distribuzione del gas naturale modificando il d.lgs. 164/200 s.m.i. Nello specifico è esplicitata l’applicazione dei principi di garanzia previsti dall’articolo 4, comma 33, del dl 138/11 s.m.i. anche agli affidamenti per la distribuzione del gas. Viene quindi data la possibilità ai soggetti affidatari diretti di partecipare comunque alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale ed alle società quotate in borsa, loro controllate e collegate, di non avere alcuna limitazione in tal senso.

Su tale disposizione è necessario però fare chiarezza onde limitare possibili interpretazioni restrittive che limiterebbero la concorrenza.

Il comma 4 prevede la possibilità di affidare disgiuntamente alcune attività del servizio rifiuti.

E’ disposto che per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica:

a. la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b. la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.

La norma prevede inoltre che per impianti i cui titolari non sono enti locali, l’affidatario deve comunque garantire l’accesso a tariffe regolate e predeterminate nonché le potenzialità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito.

Il comma 5 modifica invece il recente tributo comunale sui rifiuti e servizi, introdotto dall’art. 14 del dl 201/11 s.m.i., sostituendo il riferimento all’affidamento in regime di privativa degli enti locali con il procedimento inerente l’attribuzione dei diritti di esclusiva di cui all’art. 4 c. 1 del dl 138/11 s.m.i..

Il comma 6 prevede che i gestori devono fornire agli enti locali su specifica richiesta, i dati su impianti e infrastrutture, valore contabile iniziale, rivalutazioni, ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi di gara per l’affidamento del servizio.

 

Il comma 7, fermo restando le disposizioni divieto di abuso di posizione dominante, di cui alla legge 287/1990 smi, dispone che nel caso di comunicazione tardiva (oltre 60 gg. dalla richiesta) o di  false dichiarazioni, il Prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 500.000,00 euro.

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